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Agevolazioni per le imprese che assumono

Agevolazioni per le imprese e datori di lavoro che assumono dipendenti

Le regole da rispettare per i benefici contributivi e normativi

Esistono ormai da alcuni anni e, specificamente, dall’avvento normativo del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, delle norme basilari che imprese, datori di lavoro, Consulenti del Lavoro e altri operatori del diritto debbono conoscere al fine di usufruire delle agevolazioni per le assunzioni di lavoratori subordinati.

Il decreto legislativo in parola non fa altro che recepire la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che si è succeduta nel tempo ma anche gli orientamenti di prassi ed in particolare quelli degli istituti previdenziali ed assistenziali, fornendo un quadro sistematico e regolatorio molto chiaro.

I punti cardine di riferimento rilevanti per gli incentivi sono:

    • Gli incentivi non spettano se le assunzioni sono attuazione di obblighi preesistenti all’assunzione stessa (art.31 D.Lgs. 150/2015);
    • Gli incentivi non spettano se l’assunzione viola un diritto di precedenza sia di legge che di contratto collettivo (art.31 D.Lgs. 150/2015;
    • Gli incentivi non spettano se le imprese o datori di lavoro abbiano in atto sospensioni di rapporti di lavoro e quindi, al riguardo, trattasi di imprese in crisi o in fase di riorganizzazione aziendale (art.31 D.Lgs. 150/2015);
    • Gli incentivi non spettano per i lavoratori che siano stati licenziati negli ultimi sei mesi da imprese che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art.31 D.Lgs. 150/2015;
    • Bisogna sempre cumulare tutti i periodi in cui il lavoratore ha prestato la propria opera in favore della stessa impresa o datore di lavoro e, in tal caso, anche in sommatoria con periodi in somministrazione con particolare attenzione alle imprese collegate (art.31 D.Lgs. 150/2015);
    • L’incentivo non spetta tra la data di assunzione e quella di invio ritardato della comunicazione di assunzione UniLav (Circolare Inps 137/2012);
    • L’incentivo è condizionato, non in tutte le agevolazioni, è bene precisarlo, al rispetto dei limiti stabiliti dal de-minimis (Regolamento Ue n.1408/2013);
    • L’incentivo non spetta in caso di violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 1 c.1175 Legge 296/2006);
    • L’incentivo non spetta in caso di diniego del Durc (Regolarità contributiva) ed i tal senso si perde nei periodi interessati (art. 1 c.1175 Legge 296/2006);
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L’incentivo non spetta in caso di mancato rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali comparativamente più rappresentativi o dei vari accordi integrativi a livello aziendale e quindi decentrati (Circolari INL n.7/2019 e n. 9/2019).

Tanti quindi i paletti inseriti dalle variegate disposizioni sopra riportate, spesso di non facile interpretazione e ancor di più di non facile considerazione ma che, se non considerate, possono portare anche dopo tempo alla restituzione integrali delle agevolazioni con l’aggiunta, altresì, delle sanzioni e degli interessi legali.

Lo Studio Fugallo Consulenti del Lavoro sia nella sede di Trapani che in quelle di Milano e Roma impegna risorse interne per la corretta imputazione e gestione delle possibili agevolazioni che offre il panorama giuridico nazionale, in modo da consigliare e accompagnare imprese e datori di lavoro verso una corretta interpretazione, verifica e individuazione delle agevolazioni possibili e, quindi, si effettua un lavoro a monte anche al fine di poter prevenire il contenzioso.

La finalità, comunque importante da tenere sempre a mente, è quella di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, della regolarità contributiva, che rimane un punto fondamentale di tenuta del sistema sociale e, ancor di più, quella di assicurare le condizioni necessarie e obbligatorie di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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