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Come ormai risaputo il contratto a tempo determinato, dopo l’intervento del decreto dignità, superato i 12 mesi necessita di causali ritenute ormai da tutti gli operatori del diritto ma anche dai Consulenti del lavoro praticamente impossibili ad esclusione della sostituzione, ma questa causale, si ricorda, in ogni caso non può sforare i 24 mesi in sommatoria.
Come il Consulente del Lavoro potrebbe affrontare la questione
Diverse le strade che si possono intraprendere, tra queste sicuramente ne considero intanto due che riguardano innanzitutto il Contratto collettivo applicabile dalle imprese o dai datori di lavoro.
Stagionalità e causali del tempo determinato
La normativa sulla stagionalità contenuta nel decreto dignità prevede la totale esclusione dalle causali, ma anche dalle sommatorie e dai limiti numerici del contratto a tempo determinato.
Questo comporta la totale libertà per imprese e datori di lavoro di stipula di contratti a termine anche con le stesse persone, rimanendo però attenti agli obblighi derivanti dai diritti di precedenza.
Logicamente i settori del turismo sono avvantaggiati in tal senso in quanto da sempre è prevista per molte mansioni la stagionalità ma, comunque, quasi tutti i contratti collettivi prevedono alcune mansioni stagionali ovvero determinati periodi in cui inserire lavoratori considerati stagionali.
Bisogna ricordare che laddove il contratto collettivo nulla dice bisogna a rifarsi ad un decreto del Ministero del Lavoro che, attualmente, rimanda ad un provvedimento emanato nel 1963, il Dpr 1525, con una elencazione di mansioni, alcune desuete, che sono sempre considerate stagionali. Appunto su questo decreto gli operatori del diritto debbono puntare le loro attenzioni.
Le imprese e i datori di lavoro qualora non individuino le mansioni a loro necessarie per la considerazione delle attività stagionali hanno la possibilità di richiedere, con la controparte rappresentata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, la stipula di contratti collettivi di secondo livello, ma solo ed esclusivamente per l’individuazione precisa delle eventuali mansioni che vengano considerate stagionali.
In tal senso si ricorda che i contratti collettivi di qualsiasi livello possono intervenire a modifica dei limiti del decreto dignità ma non potranno mai farlo per eliminare le causali del contratto a tempo determinato.
La stipula di contratti di prossimità
Innanzitutto bisogna, per sgombrare il campo da titubanze di qualsiasi natura, ricordare che il contratto di prossimità di cui all’art. 8 del D.L. 138/2011, convertito dalla Legge 148, ha superato, anche un po a sorpresa per certi versi, il vaglio di costituzionalità a suo tempo richiesto.
Quindi il contratto di prossimità oltre a derogare alla contrattazione collettiva nazionale può derogare, altresì alla Legge, fonte primaria, ma solo a determinate condizioni e per questo si parla delle clausole di scopo.
A titolo esemplificativo debbono necessariamente essere presenti degli obiettivi nello stipulando contratto di prossimità che alternativamente possono essere:
Il contratto di lavoro a tempo determinato rientra a tutto tondo nella possibilità derogatoria della Legge 87/2108 (decreto dignità). Tale possibilità è espressa dalla Legge istitutiva e regolatoria del contratto di prossimità.
Conclusione
L’andamento spesso schizofrenico della politica porta a mettere in difficoltà imprese e datori di lavoro ma ancor di più anche gli stessi lavoratori che ne subiscono le conseguenze.
I consulenti del lavoro e tutti gli operatori del diritto hanno un unico compito che è quello di consigliare ed indirizzare le scelte operative, rimanendo entro gli ambiti legislativi e sfruttando a dovere tutte le possibilità derogatorie previste.
Lo studio Fugallo Consulenti del Lavoro dal 1955 organizza corsi formativi per capi azienda, imprese e singoli datori di lavoro per renderli edotti sulla normativa del contratto a tempo determinato e del contratto di prossimità.
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