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Contratto di lavoro intermittente o a chiamata

Il lavoro intermittente, o a chiamata che dir si voglia, rappresenta da sempre un contratto di lavoro che le aziende possono sfruttare per le enormi potenzialità di flessibilità rispetto alle esigenze produttive ed organizzative che spesso si ritrovano ad affrontare.

Viene particolarmente richiesto nei picchi di attività stagionale o per variazioni di organico non contingenti, nella stragrande maggioranza dei casi

Contratto di lavoro intermittente – Contratto a Chiamata

E’ bene rammentare che sono esclusi totalmente tutti i vincoli del contratto a tempo determinato imposti recentemente dal Decreto dignità, trattasi quindi di una vero contratto flessibile e accessibile abbastanza facilmente dalle aziende.

Cosa è il contratto di lavoro intermittente
Con il contratto di lavoro a chiamata, i lavoratori si mettono a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, ma secondo le esigenze dettate dai contratti collettivi ovvero in mancanza nei casi previsti dalla legge.

Rileva quindi la discrezionalità dei datori di lavoro in base alle esigenze aziendali, ma una volta chiamato il lavoratore a prestare la propria opera (ma generalmente i contratti in questione sono senza obbligo di prestazione da parte dei lavoratori) si dovrà rispettare tutta la normativa sull’orario di lavoro e retribuzione prevista per il lavoro subordinato.

Requisito Contratto a Chiamata
Naturalmente debbono sussistere, per una regolare stipula contrattuale, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che qui in breve si elencano:

Si può stipulare un contratto intermittente in ogni caso con soggetti con meno di 24 anni di età (limite invalicabile) e con più di 55 anni;
In mancanza dell’età sopra riportata bisogna rifarsi ai casi di discontinuità previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, per il caso dei contratti aziendali, la stipula degli stessi deve essere nell’ambito delle Rsu o Rsa;
In assenza di regolamentazione collettiva bisogna rifarsi ad un Decreto del Ministero del Lavoro che si rifà al R.D. 2657/1923 (commessi di negozio, portinai, camerieri, personale di cucina…..);
Limiti e settori
Nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo non sussistono limiti alla stipula dei contratti di lavoro intermittente, mentre negli altri settori i lavoratori non possono prestare la propria attività per un periodo complessivamente superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare.

Divieti del contratto di lavoro intermittente o a chiamata

E’ fatto divieto di stipulare contratti di lavoro a chiamata per la sostituzioni di lavoratori in sciopero, in Cassa Integrazione, ovvero presso unità produttive un cui vi siano stati licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi.

Altro divieto, nel contratto di lavoro intermittente, laddove spesso si incorre in errore e non si prende debitamente in considerarlo, è quello che riguarda coloro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela e della sicurezza dei lavoratori.

In tutti i casi in cui non si rientra nelle ipotesi soggettive ed oggettive o nei divieti espressamente sopra riportati, i rapporti di lavoro vengono considerati a tempo pieno e indeterminato.

Nella pratica bisogna che i datori di lavoro (ed i loro consulenti del lavoro) oltre alla comunicazione preventiva, adempiano ad ulteriori obblighi quali:

Attuazione
Prima dell’inizio della prestazione o di un ciclo integrato fino a trenta giorni, comunicazione all’ Ispettorato del Lavoro competente riportante la durata della prestazione e le giornate. Comunicazione che può avvenire secondo le modalità appresso riportate:
Via mail ad un indirizzo specifico;
Sul portale Click Lavoro del Ministero;
Tramite App Lavoro Intermittente;
Inviando Sms ad un numero specifico;
Fax in caso di malfunzionamento.

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