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In via sperimentale per il triennio dal 2019 al 2021 il Decreto Legge 4/2019 ha introdotto, per gli iscritti alla gestione Inps (non tutti) e per gli iscritti alla gestione separata, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione ma solo per coloro che raggiungono un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni di contributi.
Per la pensione quota 100 è prevista altresì la possibilità, per chi è iscritto a più gestioni previdenziali, la facoltà di cumulare i periodi contributivi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps.
Per chi matura i requisiti per la pensione quota 100 successivamente al 01 aprile 2019 consegue il diritto al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Di fondamentale importanza è il fatto che per chi va in pensione quota 100 non può effettuare prestazioni lavorative se non al raggiungimento della pensione di vecchiaia, con un’unica eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui.
Non si applica la disposizione di anticipo pensionistico quota 100 per i cd. Lavoratori in isopensione (art.1 Legeg 92/2012) ed i lavoratori che percepiscono assegno straordinario di solidarietà erogato dai relativi fondi settoriali (artt. 26 e 27 D.Lgs. 148/2015.
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