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Le collaborazioni coordinate e continuative, a far data dal 1 gennaio 2016 , che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative e le cui modalità di esecuzione del rapporto lavorativo sono organizzate dal committente, nonché datore di lavoro, anche con riferimento ai tempi (orario di lavoro) e al luogo di lavoro (sede o unità locali o sedi temporanee) sono attratte dalla Legge dalla disciplina del lavoro subordinato.
La giurisprudenza di merito, nella recente sentenza sui rider, elabora un concetto ben preciso da tenere sempre a mente per gli operatori del diritto ed i consulenti del lavoro.
Mentre la dottrina, a detta dell’organo giudicante, afferma sovente volte che una norma di legge possa anche non avere un contenuto precettivo come del caso della Collaborazione e Subordinazione ad essa bisogna dare solo ed esclusivamente un valore meramente scientifico.
Alla giurisprudenza invece viene preclusa la valutazione scientifica ma la stessa è obbligata ad applicare le leggi dello Stato in vigore anche se si tratta di norme di non facile applicazione essendo labile il confine, come nel caso dibattuto, tra il dettato esposto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 in materia di collaborazione etero-organizzata e l’articolo 2094 del Codice Civile in tema di subordinazione.
Altro aspetto rilevante è che viene evidenziata l’esistenza di un terzium genus tra autonomia e subordinazione perfettamente applicabile al caso dei riders ma che paradossalmente con le normative attuali evidenzia la tutela del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione etero-organizzate.
Il lavoratore etero-organizzato rimane autonomo di principio ma ad esso dovranno applicarsi tutte le tutele in tema di sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza.
Quindi se da un lato si intravede un’apertura a nuove forme di lavoro che necessitano di un intervento urgente del legislatore, dall’altra parte gli organi giudicanti sono costretti all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ex articolo 2094 Codice Civile.
Collaborazione e Subordinazione: urge intervento normativo che sia deputato da ogni residuo mentale tipico italiano di non considerare alcuna alternativa ad autonomia e subordinazione.
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