Fugallo's Blog

APPRENDISTATO SENZA ETA’ MINIMA (RIQUALIFICANTE)

Apprendistato senza limite d’età. Un’agevolazione appetibile ed a regime per le aziende.

Le agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori subordinati sono state sempre al centro di interventi da parte di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi decenni in Italia e che come molto spesso accade vengono poste in evidenza mediatica ed enfatizzate.

Non si può certo sottacere del fatto che si è abrogato, frettolosamente nel 2015, l’art. 8 comma 9 della Legge 407/90 che specialmente per il Sud rappresentava una valvola di sfogo importante per le aziende che non solo abbatteva il costo della contribuzione Inps a carico datoriale ma, altresì, interveniva con sgravio totale anche per i premi Inail che in alcuni settori rappresenta tuttora un costo aziendale di notevole entità. L’agevolazione, si ricorda, era per ben tre annualità.

Passata successivamente la sbornia dello sgravio triennale della Legge 190/2014 e assorbita l’agevolazione biennale di cui alla Legge 208/2015 ci si è ritrovati lentamente per gli operatori del diritto e per i consulenti a fare i conti con le difficoltà a reperire agevolazioni. Agevolazioni tuttora esistenti nel mercato del lavoro ma di difficile applicazione e per lo più che durano per periodi molto limitati e con una infinità di paletti e condizioni.

Ma un’agevolazione interessante nell’attuale panorama agevolativo a sistema è quella del cd. “Apprendistato di qualificazione e riqualificazione” di cui all’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015 che recita “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”

Tralasciando i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità in quanto ormai residuali la vera grande novità a regime è quella della possibilità per i datori di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i beneficiari di trattamento di disoccupazione senza alcun limite di età.

Da ultimo ed in proposito è intervenuta l’Inps con la Circolare n.  108 del 14 Novembre 2018 che riepiloga la normativa su tutte le tipologie di apprendistato e mette altresì in risalto i requisiti di accesso per l’apprendistato di cui si dibatte.

I lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione che possono essere assunti con contratto di lavoro di apprendistato di qualificazione e riqualificazione senza limiti di età sono: i percettori di Naspi, di Aspi e MiniAspi, di indennità speciale di disoccupazione edile e di indennità di disoccupazione per le collaborazioni coordinate e continuative Dis-Coll.

L’ Istituto previdenziale evidenzia che le assunzioni sono riferite ai beneficiari dei trattamenti di disoccupazione sopra elencati e non a coloro che abbiano presentato istanza per il riconoscimento del trattamento economico medesimo e che abbiano titolo alla prestazione. Questa presa di posizione Inps non è a mio modo condivisibile in quanto penalizza i beneficiari dei vari trattamenti che abbiano presentato istanza ma siano in attesa dei provvedimenti concessori dell’istituto con tempistiche che possono variare in base alle tipologie di disoccupazione ed in base alle varie sedi territoriali.

Una volta che il datore di lavoro assume il lavoratore beneficiario di trattamento di disoccupazione non fa altro che applicare pedissequamente, con poche eccezioni du cui si dirà in seguito, la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del D.Lgs n. 81/2015 che al comma 1 recita “la qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”

Il punto nodale per l’apprendistato in parola è la qualificazione o la riqualificazione che l’apprendista senza limiti di età deve raggiungere, in tal senso l’impresa/datore di lavoro hanno l’obbligo di erogare la formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze richieste dai contratti collettivi di riferimento.

Nulla questio nel caso di lavoratori che vengano assunti in settori diversi rispetto alle esperienze lavorative pregresse ed in base al bagaglio di professionalità acquisite nel tempo. Ma anche per coloro che vengono assunti in settori in cui si applicano gli stessi contratti collettivi si aprono le porte all’agevolazione ed alla riqualificazione professionale, anche perché venuto meno nel nostro ordinamento il concetto di equivalenza delle mansioni può innanzitutto essere sicuramente possibile un’assunzione di un lavoratore per un livello diverso da quello precedentemente posseduto ma, ancor di più, anche laddove vengono integrate ed aggiunte nuove modalità di aggiornamento e competenze ulteriori per le stesse mansioni precedentemente ricoperte risulta possibile stipulare un contratto di apprendistato riqualificante purchè  vi sia un “quid pluris” riferito e riportato nel piano formativo.

In tema di formazione rivolta all’apprendistato professionalizzante e specificamente per la formazione di base e trasversale è intervenuto l’Interpello del Ministero del lavoro n. 5/2017 che, al riguardo chiarisce che nel caso di contratto di apprendistato senza limiti di età, la formazione di base e trasversale risulta ultronea e quindi non necessaria se la stessa è stata acquisita dal lavoratore nelle pregresse esperienze lavorative.

Più che singola agevolazione si tratta davvero di un pacchetto di misure che seguono quasi in maniera quasi servile la disciplina dell’apprendistato professionalizzante e specificamente:

Agevolazioni contributive

Aliquota ridotta del 10% per tutta la durata dell’apprendistato, che può anche raggiungere per alcuni settori dell’artigianato anche i 5 anni, per le quote a carico del datore di lavoro. Ma con una differenziazione per chi ha un organico inferiore alle 10 unità che usufruisce di una aliquota ulteriormente agevolata del 1,50% il primo anno e del 3% il secondo anno.  Si rammenta però che con l’intervento della Legge 92/2012 le aliquote sono state maggiorate del 1,61% in quanto è stato aggiunta per gli apprendisti la possibilità di usufruire della NaSpi e di conseguenza il contributo è aumentato per finanziare sia la gestione NaSpi che i fondi interprofessionali.

Agevolazioni economiche

Minimi retributivi inferiori, in osservanza dei contratti collettivi applicati, che prevedono retribuzioni per tutta la durata dell’apprendistato e fino alla completa qualificazione o riqualificazione parametrati ai livelli di ingresso o intermedi inferiori rispetto ai livelli di riferimento. In alcuni settori, inoltre, si prevedono retribuzioni a percentuale e progressive nel tempo rispetto ai livelli di riferimento.

 Agevolazioni ulteriori per l’apprendistato riqualificante

  • Esclusione del calcolo della base occupazionale di cui alla legge 68/1999, meglio conosciuta come legge sul collocamento mirato dei disabili;
  • Rientro nel calcolo della percentuale del 20% come base di natura legale per i limiti del tempo determinato e della percentuale del 30% in sommatoria del limite legale per le assunzioni, in sommatoria, dei contratti a tempo determinato e in somministrazione;
  • Esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da Leggi e Contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti (47, co. 3, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81)
  • Esclusione dal calcolo della base imponibile ai fini Irap;
  • Esclusione dalla disciplina della regolarità contributiva certificata (Durc).

La normativa per l’apprendistato qualificante e riqualificante non prevede appena completato il periodo formativo previsto dai Contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro la possibilità di licenziamento con preavviso come previsto dall’apprendistato professionalizzante. Trattasi della cd. finestra che si apre al termine del periodo formativo laddove il datore di lavoro può esercitare il diritto di recesso ad nutum.

Altra differenziazione è quella per cui al termine del periodo formativo (e agevolativo) il datore di lavoro non potrà usufruire dello scivolo per un ulteriore anno dell’agevolazione premiale di cui all’articolo 47, comma 7, del D. Lgs n. 81/2015.

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