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Agevolazioni per le imprese che assumono

Omesso versamento delle ritenute previdenziali

Ancora sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali, tenuità del fatto e casellario giudiziario penale

Una materia che impatta spesso sulle dinamiche aziendali è l’omesso versamento dei contributi dei lavoratori da parte di imprese e datori di lavoro.

Su tale tema, ho scritto un commento sulla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 24 settembre 2019, uscito sul Sole24Ore.

Con sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 24 settembre 2019, n. 38954 si stabilisce un principio per cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziale ma non è menzionato nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della Pubblica Amministrazione.


Questo principio completa l’ultimo tassello, in maniera inequivocabile, che anche a seguito di non punibilità ex art. 131-bis cod. penale del datore di lavoro per l’omesso versamento all’INPS delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti da parte di imprese e datori di lavoro (Corte di Cassazione sentenza n. 25537 del 10 giugno 2019 ) il provvedimento di archiviazione, deve essere iscritto nel casellario giudiziario ma non verrà più menzionato, è qui è la vera novità, sui certificati rilasciati a richiesta dei datori di lavoro.

Sull’annosa questione della cd. soglia di punibilità, di cui al tanto dibattuto, in dottrina, art. 131-bis cod. penale, si è incentrato l’intento di deflazionare il carico di lavoro dell’amministrazione della giustizia, nella consapevolezza che il ricorso agli strumenti penali ha assunto in Italia delle vere e proprie situazioni patologiche di proporzioni notevoli.


Le perplessità della dottrina, derivano dall’introduzione della significativa discrezionalità che viene affidata ai singoli giudici che debbono indicare il superamento delle soglie di punibilità e quindi il distaccamento ritenuto tenue. Ciò, ovviamente, può dare diverse valutazioni in casi simili.

Rileva, nella sentenza n.25537, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. penale che come è noto stabilisce che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”

ai sensi del comma 2, poi, “l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona”.

Ai sensi del comma 3, invece, “il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”.

La Corte di Appello precedentemente aveva negato la causa di non punibilità sul presupposto della “reiterazione della condotta criminosa che induce a sottovalutare la contenuta entità del superamento della soglia di legge”, ritenendo operante la preclusione di cui all’art. 131- bis comma 3 cod. penale attinente ai reati aventi ad oggetto “condotte plurime e reiterate”.


La Corte di Cassazione, non ha condiviso le conclusioni dei giudici di merito anche a seguito della intervenuta posteriore mutazione strutturale del reato di cui all’art. 2 comma 1- bis, d.l.12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638-bis c. penale.


La Suprema Corte si pronuncia così nuovamente sull’art. 131-bis c. penale all’indomani della modifica legislativa di cui all’art. 3 comma 6 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, che ha affermato “il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo”.

Importante, scorrendo la sentenza in commento, l’affermazione della configurazione del reato quale reato “omissivo” che si consuma alle singole scadenze di versamento (il giorno 16 del mese successivo), essendo ora il “reato unico” che si consuma al superamento della soglia di € 10.000,00 e quindi, altresì, non è configurabile, come da precedente normativa, la reiterazione del reato per ogni singolo omesso versamento nell’anno di riferimento.


La sentenza della Cassazione supera un precedentemente orientamento (Cass.n.10424 del 07 Marzo 2018 ) e impatta, altresì, con la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.2926 del 2018 che aveva espresso quale fosse il periodo di computo dell’anno seguendo un principio di cassa, a contrario della sentenza in parola che statuisce un principio di competenza che, a mio dire, è più consono alla materia previdenziale, pur trattandosi di norma penale.

La Corte di Cassazione afferma, quindi, ed in modo chiaro, che il mero riferimento alla reiterazione dell’omissione del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non appare corretto per escludere l’applicabilità della causa di non punibilità e, ancor di più, si deve aggiunge che la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile, in presenza delle condizioni ivi previste a tutte le tipologie di reato, non essendo previste esclusioni specifiche, ed è certamente applicabile anche ai reati per i quali il legislatore ha previsto una soglia di punibilità, dunque, anche ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore ha fissato la soglia di punibilità di € 10.000,00.


In tale ambito, tuttavia, la causa di non punibilità potrà essere applicata solo se gli importi omessi superano di poco l’ammontare di tale soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (Sez. 3, n. 3292 del 3/10/2017 ).

Precedentemente, anche le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 13681 del 25/2/2016 hanno ritenuto che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in quanto applicabile “in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, non è in astratto incompatibile, con la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo”.


Per gli operatori del diritto, la sentenza n. 25537 ha aperto la strada a strategie di difesa in materia penale, specialmente in questo periodo in cui la crisi economica sembra essere senza soluzione di continuità, che può essere incentrata a seguito di breve scostamento dei limiti previsti dalla normativa sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. 

Difesa che, può giocare, anche sul computo dell’anno di competenza che sappiamo bene può essere rilevante, in maniera significativa, ciò in quanto il mese di dicembre che è comprensivo delle tredicesime mensilità può incidere in maniera sostanziale nel computo annuo.

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