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Welfare aziendale – Consulenza del lavoro

Welfare aziendale è materia di Consulenza del Lavoro e nel nostro ordinamento giuridico pur non avendone una nozione specifica la possiamo indicare come l’insieme di beni , servizi e prestazioni che le aziende erogano ai propri dipendenti ed ai loro familiari per migliorarne la qualità della vita ed il loro benessere.

Tantissimi ed eterogenei sono i beni ed i servizi che possono essere offerti dalle aziende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito:

  • Contribuzione aggiuntiva versata alle Casse Sanitarie;
  • Contribuzione aggiuntiva alla Previdenza Complementare;
  • Buoni pasto;
  • Servizi di trasporto collettivo e rimborso abbonamenti;
  • Oneri di utilità sociale;
  • Spese di istruzione
  • Spese per assistenza a familiari anziani ovvero non autosufficienti;
  • polizze assicurative;
  • auto ad uso promiscuo;
  • rimborso sugli interessi dei mutui;
  • buoni benzina;
  • viaggi e tempo libero

il Welfare aziendale viene istituito tramite:

  • Regolamento aziendale. Costituirà quindi un atto unilaterale del datore di lavoro e garantirà flessibilità ed operatività molto ampia;
  • Accordo collettivo di secondo livello.

Per gli importi da destinare al Welfare aziendale le aziende possono anche ma direi, specialmente, collegarli a performance aziendali ed in tal senso la mia riflessione come Consulente del Lavoro è quella per cui consiglierei di adottare un piano welfare totalmente sostitutivo di un premio produttività.

Le aziende, se guardiamo il profilo operativo, una volta stabilito il piano welfare spesso si avvalgono di piattaforme web laddove i dipendenti con proprie credenziali si accreditano e vanno a scegliere quei beni e servizi messi a disposizione dal piano di Welfare aziendale A tale proposito lo studio di consulenza del Lavoro ha stipulato apposita convenzione con l’azienda Happily proprietaria di una piattaforma web ben impostata e con la possibilità di modularla anche con servizi e beni aggiuntivi suggeriti dalle imprese anche in riferimento ai luoghi operativi.

Un requisito richiesto per l’applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive per il Welfare aziendale è che le prestazioni ex art. 51 del Tuir debbono essere rivolte alla generalità dei dipendenti ovvero a categorie. Come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 1997 confermata dalle successive circolari dell’Agenzia delle Entrate per generalità o categorie di dipendenti si deve intendere non la totalità bensì gruppi omogenei (esempio: quelli di un dato livello, una stessa qualifica, di un reparto, del turno di notte, tutti gli impiegati etc…).

In ultima analisi il Welfare aziendale può essere rivolto anche ai familiari dei dipendenti ex art. 12 del Tuir, a prescindere se siano o meno a carico fiscalmente,e specificamente:

  • il coniuge del dipendente;
  • i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
  • la altre persone indicate nell’art. 433 cc

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