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Appalto. Controllo lavori.

In tutti gli appalti in cui vi siano lavoratori impegnati, per ragioni di salute e sicurezza sul lavoro, i datori di lavoro che decidono di affidare un’attività o esternalizzare un proprio ciclo produttivo in appalto debbono obbligatoriamente verificare l’idoneità tecnico e professionale dell’appaltatore. 

Quindi l’affidamento dell’appalto, ai sensi dell’art.26 del Tus, deve avvenire con un sistema di accreditamento professionale.
Non essendo stato emanato ad oggi un decreto ad hoc la prassi vuole che l’appaltante chieda all’appaltatore una autocertificazione circa il possesso dei requisiti tecnico e professionali oltre che alle visure camerali.

E’ norma da non sottovalutare in quanto la giurisprudenza in caso di inadempimento o di infortuni sul lavoro spesso addossa al datore di lavoro che affida i lavori in appalto la cd “culpa in eligendo” oltre che l’inadempimento di altre norme prevenzionistiche.

In una sentenza della Cassazione del 2010 si rinviene una responsabilità datoriale per aver lo stesso appaltato lavori complessi in tempi brevi ad un’impresa priva di requisiti professionali e dell’organizzazione richiesta dalla natura dell’opera e quindi lo ritiene responsabile in tema di salute e sicurezza.

Il giudizio dell’idoneità professionale deve tener conto, per giurisprudenza , anche dell’entità e del tempo dei lavori in rapporto all’organizzazione dell’appaltatore.

Quindi l’assolvimento dell’obbligo di verifica delle idoneità tecnico e professionale da parte datoriale in quanto principio della “culpa in vigilando” viene incardinato nell’art. 2087 del cc quale presidio di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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