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Welfare aziende

L’introduzione di un progetto o programma di welfare aziendale può avvenire in funzione di disposizioni di contratto collettivo,  contratto aziendale, contratto territoriale, accordo o regolamento aziendale. In tal senso rilevanza ha l’interpello n. 954-1417/2016 dell’Agenzia delle Entrate che indica come interamente deducibile per le aziende la spesa in welfare.

Welfare aziende. L’attenzione dei professionisti deve essere incentrata nel caso in cui il piano welfare sia in caso di atto unilaterale datoriale o sia in caso di regolamento aziendale non si configuri ovvero non si evincano dei veri adempimenti obbligatori aventi natura negoziale. In tal caso non si avrà l’intera deducibilità del costo welfare bensì dovrà essere rispettata la soglia di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir.

Welfare aziende. Il piano welfare per essere considerato tale deve essere rivolto alla generalità di dipendenti oppure a categorie omogenee e quindi non deve essere unilaterale, ad personam.

L’amministrazione finanziaria fin dall’anno 1997 ha sempre sostenuto che per generalità o categorie di dipendenti debba essere inteso in maniera ampia e alcuni esempi chiarificatori, sostenuti dall’amministrazione sono: tutti i dirigenti, tutti i lavoratori del turno notturno, tutti gli impiegati di un dato ufficio…..

La normativa di Welfare aziendale è contenuta nell’art. 100 del Tuir che in tal senso individua le spese relative ad opere e servizi utilizzabili alla generalità o categorie di dipendenti sostenute per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria o culto.

Praticamente una norma molto ampia che è base di un programma Welfare.

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