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A quando la normativa sulla comparazione…tutti pronti ad emettere sentenze e specialmente sui media ad avere la verità in tasca. Ma è davvero un discorso che a volte ha una semplicità unica, ma solo se trattata dagli addetti ai lavori. Ma come sappiamo il nostro amato paese ha sempre pronti i geni risolutori.
Con la sentenza n.4951 del 20.02.2019 la Cassazione ha confermato il principio cardine riguardante l’applicazione dei contratti collettivi.
Pur confermando la scelta legislativa di carattere costituzionale di cui all’ art. 36 della Costituzione, che prevede l’applicazione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo del settore, nel contempo la Corte di Cassazione conferma la libera applicazione dei contratti scelti dalle aziende senza pertanto alcuna comparazione.
Applicazione Aziende
La sentenza quindi restringe in maniera chiara e praticamente liberalizza la scelta delle imprese.
Il punto centrale della questione della retribuzione comparata si sposta sempre, per i contratti collettivi, sulla misurazione laddove non risulta ad oggi alcuna normativa o alcuna sentenza nel settore privato che ci indichi con chiarezza quali sono gli indici di misurazione della comparatività. Il problema di sempre !!!!!
Direi che comunque è ormai pacifico per giurisprudenza consolidata, ma anche per il principio di libertà sindacale, che le aziende possono benissimo scegliere il contratto che meglio reputano adatto con il consiglio di dare sempre risalto alla retribuzione prevista che comunque può essere anche superata, a mio modesto giudizio, con la qualità comparata dei contratti che possono prevedere anche retribuzioni inferiori ma che qualitativamente possono portare dei benefici anche indiretti ai lavoratori e che possono quindi compensare differenze retributive.
Nessuno, per l’applicazione dei contratti collettivi, può sentirsi rappresentativo per diritto !!!!
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