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Spesso le aziende ed i lavoratori mi chiedono come, a fronte delle dimissioni di questi ultimi, poter far percepire l’indennità di disoccupazione ai lavoratori, che è bene tener sempre a mente non spetta in caso di dimissioni.
Premesso inoltre che i lavoratori possono accedere alla Naspi solo per dimissioni per giusta causa, ma con onere probatorio a carico degli stessi, ovvero nel caso di dimissioni durante il periodo protetto per le lavoratrici durante il periodo di maternità.
Risoluzione e disoccupazione procedure
La risoluzione consensuale, rispondendo in maniera chiara a lavoratori ed imprese, può aprire le porte alla Naspi solo nel caso di procedura obbligatoria di conciliazione di cui all’ articolo 7 della Legge n. 604 del 1966.
Si tratta della procedura che debbono seguire le aziende con oltre i 15 dipendenti, non rientranti nelle tutele crescenti, in caso di licenziamento per giustificato motivo e che si attivino per licenziamenti con un numero di lavoratori inferiori alle 5 unità.
La non applicabilità della procedura altro non significa che in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nelle imprese fino a 15 dipendenti, il lavoratore non può iscriversi nelle liste di disoccupazione e pertanto nemmeno percepire la Naspi.
Il legislatore ha previsto la possibilità di attingere alla Naspi solo ed esclusivamente alle imprese che sono obbligate a seguire la procedura prevista dal nuovo articolo 7 della legge 604 del 1966.
Ad essere ancora più chiari e per sgombrare il campo da equivoci la normativa non prevede l’accesso alla Naspi in caso di risoluzione consensuale convenuta con altre forme di conciliazione come quella, forse la più conosciuta, in sede sindacale ex articolo 411 del Codice di Procedura Civile.
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