- +39 348 7629241
- info@studiofugallo.it
- Lun-Ven: 9:00/13:00 - 15:00/18:30
Stipendio e pignorabilità
Per avere contezza sulla pignorabilità dello stipendio bisogna fare riferimento innanzitutto all’ articolo 3 della Legge n. 44 del 2012 ed alla giurisprudenza con la sentenza della Corte di Cassazione n. 225 del 2002.
Stipendio e pignoramento nella normativa rilevano in quanto si stabilisce che per gli importi inferiori a 5.000 euro che si riferiscono a rapporti di lavoro o di impiego, compreso le indennità di licenziamento e quindi anche il trattamento di fine rapporto, bisogna considerare che possono essere pignorate dall’Agente della riscossione entro i limiti appresso riportati:
Qualora le somme siano superiori ad euro 5.000 bisogna far riferimento al Codice di Procedura Civile e specificamente all’art. 545 che pone il limite del quinto dello stipendio come pignorabilità.
La Corte di Cassazione nella sentenza precitata ha statuito che il limite di pignorabilità dello stipendio non può essere modificato dal debitore in suo favore per esigenze derivanti dalle sue precarie condizioni di salute. Una sentenza che pone un vincolo sicuramente condivisibile e di tutela.
Bisogna comunque fare attenzione e non confondere la normativa stipendio e pignoramento con la cessione del quinto dello stipendio di cui all’articolo 1 comma 137 della Legge 311 del 2004.
Via Giovanni Battista Fardella, 349 91100 Trapani (TP)
Tel: (+39) 0923 478801
eMail: trapani@studiofugallo.it
Viale Spartaco 46/48 00174 Roma
Tel: (+39) 06 64731562
eMail: roma@studiofugallo.it
Via Nicastro ,1
20137 Milano
Tel: (+39) 02 30310752
Mobile: (+39) 348 7629241
eMail: info@studiofugallo.it
eMail: milano@studiofugallo.it
Pec: g.fugallo@consulentidellavoropec.it
P. iva: 02156080810
Powered by Dbway
p.iva 02156080810