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Spesso le aziende sono sottoposte a sanzioni amministrative emesse da organi diversi dall’ Ispettorato del Lavoro e si pone il problema di come muoversi per l’eventuale contestazione dei verbali ispettivi.
A far data del 01 gennaio 2017 l’articolo 11 del D. Lgs n. 149/2015 introduce una ipotesi di ricorso, entro i 30 giorni successivi, al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato per tutti gli atti di accertamento emessi dagli ufficiali e dagli Agenti di Polizia giudiziaria diversi dagli Ispettori del lavoro.
La finalità della nuova normativa riguardo ai verbali ispettivi è evidentemente quella di uniformare l’applicazione di tutte le disposizioni in tema di lavoro, legislazione sociale, contribuzione e assicurazione obbligatorie e quindi di consentire ai trasgressori ma anche agli obbligati in solido l’opportunità di difesa davanti ad un organo sicuramente competente.
Ovviamente in caso di pagamento della sanzione a seguito di diffida a regolarizzare preclude qualsiasi ricorso in quanto la fattispecie in questione viene chiusa in maniera tombale.
Il direttore dell’Ispettorato ha 60 giorni dalla ricezione di tempo per la decisione, trascorso il quale opera l’ipotesi di silenzio-rigetto.
Al riguardo il Direttore dell’Ispettorato decide in base alla documentazione prodotta dal ricorrente, ma anche richiesta all’organismo accertatore. Quindi non è previsto alcun contraddittorio.
La decisione sui verbali ispettivi, comunque motivata e mai per relationem, può essere: di accoglimento, con relativa eliminazione del verbale ispettivo; di conferma integrale del verbale; di modifica con rideterminazione di contenuti e sanzioni.
L’atto emesso dal Direttore dell’Ispettorato è definitivo per la via amministrativa a cui potrà far seguito l’ordinanza-ingiunzione.
Le imprese a seguito di rigetto o di verbale innovativo potranno a quel punto ricorrere solo all’organo giudiziario ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs n. 150/2011.
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